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STATUTO

Art. 1) È costituita l’“ASSOCIAZIONE TOSCANA PARAPLEGICI APS ”ai sensi del codice civile e del d.lgs 117/2017(Codice del terzo settore). L’Associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” fino all’operatività del registro nazionale del Terzo Settore.

Art. 2) La sede dell’associazione è in Firenze (Fi), c/o Villa Fabbricotti, via Vittorio Emanuele II n. 64.

Art. 3) L’associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, democratica, aperta a uomini e donne
e non persegue scopo di lucro.

Art. 4) L’associazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo Scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà
operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 5) L’Associazione perseguirà esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 206, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, lo scopo primario dell’Associazione è quello di:

  1. contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, delle persone para e tetraplegici;
  2. promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresentarne le istanze ad ogni livello, ivi compresa la promozione di iniziative legale, in tutte le forme consentite, dunque, anche di costituzione dell’associazione quale parte civile nel processo penale, che si rendessero necessarie per la tutela della categoria ovvero in favore delle persone para e tetraplegiche, per il raggiungimento ed il perseguimento degli scopi sociali e dell’attività associative;
  3. promuovere provvedimenti legislativi comunitari, nazionali, regionali e amministrativi degli enti locali volti:
    – all’attuazione di strutture per facilitare e incrementare la riabilitazione;
    – alla rimozione delle attuali barriere discriminatici in campo edilizio e dei trasporti onde consentire loro la normale fruizione dei servizi e infrastrutture collettivi;
  4. sollecitare la creazione e sviluppo su tutto il territorio italiano di reparti ospedalieri per lesioni midollari dotati di mezzi tecnici e terapeuti di livello europeo;
  5. svolgere infine ogni attività e compiere ogni operazione ritenute utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le iniziative sopra elencate. L’associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare od immobiliare, per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale.
    L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
    L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenze e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) Sono Soci tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto, partecipano alle attività sociali, e chiedono di aderire previa iscrizione all’associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti, poiché tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci. La delibera di ammissione è annotata nel libro dei soci.
Con domanda l’aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Le domande di iscrizione di giovani e fanciulli di età inferiore ai 18 anni con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall’assenso del padre o della madre o di chi ne fa le veci.
La votazione del Consiglio deve essere segreta.
I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
– dimissione volontaria o recesso comunicato mediante raccomandata a/r all’associazione;
– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette gravi azioni ritenute illecite, disonorevoli ed indegne entro e fuori dell’Associazione, che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ed al funzionamento dell’associazione e degli organi di cui si compone, che svolga attività in contrasto od in concorrenza con quella dell’associazione o che non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle delibere assembleari ed alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata A.R.
L’Associato radiato non può essere più ammesso.
I soci possono anche svolgere attività in favore dell’associazione purché non retribuita.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è rivalutabile.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, sono tenuti a rispettare il presente statuto, a corrispondere alla scadenza annuale in maniera regolare e tempestiva la quota associativa nella misura fissata dall’assemblea dei soci, ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente o chi ne fa le veci.

Art. 7) Gli organi sociali sono:

  1.  L’ASSEMBLEA
  2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  3. IL PRESIDENTE

Gli organi sociali vengono eletti dall’assemblea dei soci.

Art. 8) L’ASSEMBLEA
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata, a/r, fax, e-mail, etc…) contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per la discussione e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente corredato dalla relazione degli amministratori e per la discussione e votazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo al 31/12 relativo all’esercizio in corso, documenti tutti che, in copia firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo, devono restare depositati presso la
sede sociale a disposizione dei soci per non meno di trenta giorni consecutivi precedenti la data della riunione.
All’Assemblea in sede ordinaria spetta, oltre che deliberare sui due atti sopra menzionati:
– determinare il numero, in tre o in cinque dei componenti il Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– fissare la quota associativa annuale e stabilire il relativo ammontare;
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
– discutere e votare ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, con votazione a maggioranza semplice dalla stessa Assemblea;
– deliberare sull’esclusione degli associati e sugli eventuali regolamenti assembleari.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente dell’Associazione, dal vice presidente, dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o di almeno il venticinque per cento (25%) dei soci facenti parte dell’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun socio ha un voto, ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio che non appartenga al Consiglio Direttivo. Sono ammesse fino a tre deleghe per socio sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria. L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto
– delibera lo scioglimento
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è valida e regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, salvo il limite sopra stabilito; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria è valida con il 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto al voto:
un’ora dopo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano a maggioranza.
Per la modificazione, variazione dello statuto sociale, e per la trasformazione dell’Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto al voto, salva la maggioranza prevista dall’art. 4) del presente statuto per l’ipotesi di scioglimento dell’associazione.

Art. 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci.
Il Consiglio direttivo dura in carica per quattro anni ed elegge al suo interno un vicepresidente e un segretario.
I membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire analoghe cariche sociali in altre società o associazioni senza fini di lucro, pena decadenza dell’incarico. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 10) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata a/r, fax, email, etc…) contenente l’ordine del giorno e l’indice degli argomenti da trattare e discutere da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima della data fissata.
Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che un membro del Consiglio stesso lo riterrà opportuno e necessario mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata a/r, fax, e-mail, etc…) contenente l’ordine del giorno e l’indice degli argomenti da trattare e discutere da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima della data fissata.

Art. 11) Il Consiglio direttivo:

  1. predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci, relazione annuale e tecnica dell’attività da svolgere;
  2. stabilisce la data dell’Assemblea ordinaria dei soci da indirsi almeno un volta all’anno e convoca l’Assemblea straordinaria ogni volta lo reputi necessario o quando essa sia richiesta dai soci;
  3. esegue le delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  4. predispone il regolamento interno per l’ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
  5. assume e licenzia l’eventuale personale dipendente fissando i rapporti e le retribuzioni secondo leggi vigenti;
  6. amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari, gestisce l’Associazione e decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’ Assemblea

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12) IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ad esso spetta la firma sociale. Il presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.
Egli provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità delle delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio direttivo salvo a sottoporla alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione.
In caso di assenza temporanea può delegare le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.
Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 13) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 14) Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, delle scritture e di ogni altro documento contabile, provvede all’organizzazione delle attività dell’Associazione, cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio direttivo, cura la riscossione delle quote associative ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, dinanzi al quale è responsabile.

Art. 15) Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, possono essere riconfermate ma non possono esser cumulate.
I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno, nelle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto.

Art. 16) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
– da contributi versati dai soci per incrementare il fondo di dotazione iniziale nonché da qualsiasi contributo o liberalità ricevuto;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione

Le risorse economiche od entrate dell’Associazione per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:
– quote associative;
– contributi volontari dei soci;
– contributi derivanti da soggetti privati;
– contributi derivanti dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche, ivi comprese quelle dell’Unione Europea;
– contributi di organismi istituzionali;
– donazioni o lasciti testamentari;
– introiti e redditi derivanti dal proprio patrimonio o realizzati nello svolgimento dell’attività istituzionale e di quelle secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore;
– introiti derivanti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi;
– rendite di beni mobili od immobili di proprietà dell’associazione o pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Art. 17) L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno fatta eccezione per il primo.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nelle relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Art. 18) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea con diritto di voto; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, salvo regolarizzazione nei due mesi antecedenti all’assemblea.

Art. 19) Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È, comunque, fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

Art. 20) Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

L.A.C.S. in Firenze in data 24 aprile 2019

Il Presidente Il Segretario
Manuela Cappellini Manuela Toscano